COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: POL. NUOVA – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 6 Marzo 2011 (Reclamo proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 16/03/2011 della D.P. di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: POL. NUOVA - A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 6 Marzo 2011 (Reclamo proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 16/03/2011 della D.P. di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto del quale è stata data lettura e presa visione al rappresentante della ricorrente; considerato che dalla documentazione acquisita agli atti è risultato che prima dell’inizio della gara la società reclamante è venuta in possesso della distinta dei calciatori della POL. NUOVA sulla quale era stata annotata l’aggiunta del calciatore con la maglia numero 18, Signor ZINNARI DAMIANO (che ha poi sostituito il numero 4 della POL. NUOVA al 24’ st); considerato altresì che la sostituzione di tale documento, sollecitata dall’arbitro per ottenere in restituzione l’originale della distinta calciatori con la copia sulla quale non era stato riportato il nominativo del calciatore con la maglia numero 18, Signor ZINNARI DAMIANO, non può costituire omessa comunicazione dei calciatori disponibili per l’effettuazione della gara da parte della POL. NUOVA, per cui infondata si appalesa la doglianza della ricorrente società A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 il cui ricorso va pertanto respinto; P.Q.M. DELIBERA 1) respingersi il reclamo proposto dalla società società A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008; 2) per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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