COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL – AUDACE CERIGNOLA del 2 Ottobre 2010. (Reclamo della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale comportante la perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 – 3, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 35 del 25/11/2010 del Comitato Regionale Puglia.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL - AUDACE CERIGNOLA del 2 Ottobre 2010. (Reclamo della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale comportante la perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 - 3, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 35 del 25/11/2010 del Comitato Regionale Puglia. Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo come proposto; sentito per la Gioventù Calcio Cerignola il Sig. Savino Voltarella, nella qualità; premesso e considerato che con il primo motivo di gravame la reclamante ha chiesto riformarsi la decisione in oggetto assumendo la genericità del ricorso proposto dall’Audace Cerignola in prima istanza; che la Commissione non ritiene di poter accogliere tale censura, e così annullare il provvedimento del Giudice Sportivo, in quanto le ragioni addotte dalla Soc. Audace emergono in modo sufficientemente circostanziato e riguardano il mancato tempestivo tesseramento di tutti i calciatori partecipanti al Campionato Giovanissimi nelle fila dell’odierna reclamante alla data del 2.10.2010; che il reclamo è, altresì, infondato nel merito atteso che il timbro postale apposto sul plico, e non sulla richiesta di tesseramento, non vale a conferire a quest’ultima la data certa voluta dall’art. 39, co. 2, delle NOIF e dall’art. 2704 c.c. (v. ex pluribus T. Padova, 22.1.2004, Rep. foro It. 2006, Fallimento, n. 389); che pertanto la S.r.l. Gioventù Calcio Cerignola non ha fornito la prova della tempestività del tesseramento in contestazione; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA rigettarsi il reclamo ed addebitarsi la tassa sul conto della Società istante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it