COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. ORDONA CALCIO – A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO del 27 Marzo 2011 (Reclamo della società A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI IORIO GIUSEPPE di alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 59 del 31/03/2011 del C.R. Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. ORDONA CALCIO - A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO del 27 Marzo 2011 (Reclamo della società A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI IORIO GIUSEPPE di alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 59 del 31/03/2011 del C.R. Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, dovendosi ritenere il comportamento del calciatore DI IORIO GIUSEPPE punibile ai sensi dell’art. 19 n° 4 lettera B del C.G.S. con la squalifica di tre giornate effettive di gara, così come inflitta dal Primo Giudice, che va condivisa. P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO e per l’effetto addebitarle la relativa tassa sul conto della stessa.
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