COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D CASTELLANA – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 2 Aprile 2011 (Reclamo proposto dalla società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CARDUCCI ROBERTO, DADDIEGO CLAUDIO, DE LUCIA VITTORIO, MINCUZZI NICOLA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07/04/2011 del C.R. Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D CASTELLANA - A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 2 Aprile 2011 (Reclamo proposto
dalla società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico dei calciatori CARDUCCI ROBERTO, DADDIEGO CLAUDIO, DE LUCIA VITTORIO,
MINCUZZI NICOLA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07/04/2011 del C.R.
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che la partecipazione dei calciatori CARDUCCI ROBERTO, DADDIEGO CLAUDIO, DE LUCIA
VITTORIO, MINCUZZI NICOLA alla rissa descritta dall’arbitro nel suo referto di gara è risultata solo
gravemente antisportiva e non anche violenta per cui si può accedere alla riduzione della squalifica a due
giornate effettive di gara per ciascuno dei calciatori innanzi citati;
P.Q.M.
DELIBERA
1) ridursi a due giornate la squalifica inflitta ai calciatori CARDUCCI ROBERTO, DADDIEGO CLAUDIO, DE
LUCIA VITTORIO, MINCUZZI NICOLA;
2) non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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