COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: G.S. ATLETICO VIESTE – A.S.D. GIOVENTU MARTINA del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società G.S. ATLETICO VIESTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara: G.S. ATLETICO VIESTE - A.S.D. GIOVENTU MARTINA del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società
G.S. ATLETICO VIESTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 500,00 di
cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentito l’assistente che ha reso supplemento di rapporto dal quale è risultata confermata, con dovizia di
particolari, la grave aggressione da parte di persona non autorizzata al calciatore della società A.S.D.
GIOVENTU MARTINA HURTAGO Federico effettuata a fine gara tale da comportare tutte le conseguenze
indicate nella motivazione resa dal Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale 61 del 7 Aprile 2011 il cui
provvedimento di squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro si appalesa
condivisibile e quindi confermato;
considerato altresì che va revocata l’ammenda di € 500,00 inflitta dal primo giudice essendo risultato
escluso che il lancio di pietre, nel corso del primo tempo fosse attribuibile ai tifosi della società G.S.
ATLETICO VIESTE
P.Q.M.
DELIBERA
revocarsi l’ammenda di € 500,00 a carico della società G.S. ATLETICO VIESTE;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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