COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO – P.G.S. DON BOSCO A.S.D. del 20 Marzo 2011 (Reclamo della società A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE ICCO Antonio e RIZZELLO Donato di alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 57 del 24/03/2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO - P.G.S. DON BOSCO A.S.D. del 20 Marzo 2011 (Reclamo della società A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE ICCO Antonio e RIZZELLO Donato di alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 57 del 24/03/2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto nel quale, con estrema puntualità, ha riferito di essere stato colpito con un calcio da un giocatore non individuato che insieme ad altri tre lo attorniavano a fine gara e che non sussistevano dirigenti o persone estranee diverse da calciatori che si trovavano a distanza di 4 o 5 metri da calciatori che lo attorniavano e da uno di questi aveva ricevuto il calcio; considerato che la segnalazione effettuata dalla società A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO di persona che avrebbe inferto il calcio all’arbitro, non può trovare accoglimento trattandosi di un dirigente che l’arbitro esclude facesse parte delle persone che lo avrebbero accerchiato; ritenuto che ai sensi dell’art. 3 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva la revoca della sanzione inflitta al calciatore capitano DE ICCO Antonio avrebbe potuto cessare nel momento in cui fosse stato individuato il calciatore della propria squadra autore dell’atto violento, individuazione, allo stato, non verificatasi per cui va confermata la sanzione inflitta dal primo giudice; considerato altresì che il comportamento del calciatore RIZZELLO Donato appare adeguatamente punito dal primo giudice che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO e per l’effetto addebitarle la relativa tassa sul conto della stessa.
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