COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ANSPI N.S. FATIMA – A.S.D. CELLINO CALCIO del 5 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. CELLINO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GUADALUPI Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 7 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ANSPI N.S. FATIMA - A.S.D. CELLINO CALCIO del 5 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. CELLINO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GUADALUPI Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 7 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che a seguito dell’espletata istruttoria (ripetuta audizione dell’arbitro e dichiarazione resa dal calciatore COMMENDATORE Stefano) è risultato confermato, con assoluta certezza, che il calciatore GUADALUPI Pietro avrebbe colpito l’arbitro ad un ginocchio senza procurare danno; considerato, altresì, che la perfetta individuazione del suddetto calciatore è risultata ampiamente provata non solo dalla minuziosa descrizione effettuata dal direttore di gara, ma sostanzialmente anche dal calciatore COMMENDATORE Stefano, il quale ha negato di essere stato l’autore del calcio inferto all’arbitro, ma anche di aver dato la sua disponibilità a dichiararsi responsabile di tale gesto antisportivo; ritenuto pertanto il comportamento processuale assunto dal calciatore GUADALUPI Pietro non autorizza l’applicazione di alcuna attenuante per il cui comportamento antisportivo e violento nei confronti dell’arbitro, per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica inflitta dal primo giudice, che va confermata P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CELLINO CALCIO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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