COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. SECLÌ – A.S.D. RUFFANO del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 350,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. SECLÌ - A.S.D. RUFFANO del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 350,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma dalla documentazione acquisita agli atti per cui può accedersi ad una riduzione dell’ammenda a € 150,00 P.Q.M. DELIBERA ridursi a € 150,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. RUFFANO; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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