COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. NOVOLI del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 e inibizione Signor ROMANO DANIELO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S. LORENZO MARIANO - A.S.D. NOVOLI del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 e inibizione Signor ROMANO DANIELO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito il Commissario di campo che ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince, con dovizia di particolari, la presenza del sig. ROMANO Danielo (presidente della società U.S. LORENZO MARIANO inibito fino al 3 Aprile 2011) fra le persone non autorizzate nell’ambito degli spogliatoi fra il 1° e il 2° tempo, nonché l’aggressione del medesimo Signor ROMANO nei confronti del tecnico della società A.S.D. NOVOLI a fine gara; ritenuto pertanto che adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice al Signor ROMANO DANIELO fino al 3 Aprile 2012 che va condivisa; rilevato altresì che va confermata l’ammenda inflitta dal Primo Giudice, ritenuta da questa Commissione Disciplinare Territoriale adeguata alla contestata infrazione e alla prima recidiva indicata dal Primo Giudice P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società U.S. LORENZO MARIANO e per l’effetto addebitarle la relativa tassa sul conto della stessa.
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