COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. SPORT DAUNIA del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D. CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori LUPOLI Alessio e DE NITTIS Raffaele Pio di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO - A.S.D. SPORT DAUNIA del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D. CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori LUPOLI Alessio e DE NITTIS Raffaele Pio di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che dalle indagini esperite, il comportamento del calciatore DE NITTIS Raffaele Pio è risultato essere gravemente antisportivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara e quindi adeguatamente punito con la squalifica per n. 4 giornate effettive di gara; considerato che il comportamento del calciatore LUPOLI Alessaio è risultato particolarmente violento e grave nei confronti dell’arbitro e che può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica fino al 31 Dicembre 2014; P.Q.M. DELIBERA ridursi a 4 giornate la squalifica a carico del calciatore DE NITTIS Raffaele Pio; ridursi al 31 Dicembre 2014 la squalifica a carico del calciatore LUPOLI Alessio; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it