COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. BOTRUGNO – U.S.D. STELLA JONICA CAROSINO del 1 Maggio 2011 (Reclamo della società U.S.D. STELLA JONICA CAROSINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. BOTRUGNO - U.S.D. STELLA JONICA CAROSINO del 1 Maggio 2011 (Reclamo della società U.S.D. STELLA JONICA CAROSINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 gennaio 2011 pag. 3 i provvedimenti di seconda istanza davanti alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte; rilevato che il reclamo proposto dalla società U.S.D. STELLA JONICA CAROSINO risulta effettuato a mezzo fax in data 9 maggio 2011, quindi oltre il termine di cui innanzi è menzionato; rilevato altresì che non risulta inviato alla controparte il reclamo stesso con allegazione della relativa attestazione di invio P.Q.M. DELIBERA 2) dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S.D. STELLA JONICA CAROSINO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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