COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. RUFFANO – A.S.D. TAVIANO del 23 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 28 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. RUFFANO - A.S.D. TAVIANO del 23 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 28 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il comportamento del pubblico è risultato contenuto nello stretto ambito di lancio di fumogeni e scoppio di bomba carta per cui può ritenersi adeguatamente punito con la sanzione dell’ammenda di € 200.00 P.Q.M. DELIBERA ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. RUFFANO non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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