COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CASTELLANA – U.S.D. LUCERA CALCIO del 7 Maggio 2011 (Reclamo della società A.S.D. CASTELLANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 12 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 26 Maggio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. CASTELLANA - U.S.D. LUCERA CALCIO del 7 Maggio 2011 (Reclamo della società A.S.D.
CASTELLANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per l’ammenda di € 600,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 12 Maggio 2011
del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali, per cui va
confermata la sanzione dell’ammenda inflitta dal primo giudice che ha tenuto conto della seconda recidiva
contestata
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASTELLANA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul
conto della stessa;
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