COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S.D. A.TOMA – U.S. LORENZO MARIANO del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 26 Maggio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: U.S.D. A.TOMA - U.S. LORENZO MARIANO del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società U.S. LORENZO
MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 Maggio 2011 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice si appalesa adeguata al fatto occorso ed alla pericolosità del
petardo lanciato da sostenitori della società U.S. LORENZO MARIANO, tenuto conto altresì della recidiva
specifica contestata alla società U.S. LORENZO MARIANO responsabile di precedenti episodi analoghi
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società U.S. LORENZO MARIANO e per l’effetto addebitarle la relativa
tassa sul conto della stessa.
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