COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 1 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (PLAY – OUT) Gara: A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA – A.S.D. GINOSA del 8 Maggio 2011 (Reclamo della società A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 800,00 e inibizione dell’allenatore DIBENEDETTO GIANMARCO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 69 del 12/05/2011 del C.R. Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 1 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (PLAY - OUT) Gara: A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA - A.S.D. GINOSA del 8 Maggio 2011 (Reclamo della società A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 800,00 e inibizione dell’allenatore DIBENEDETTO GIANMARCO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 69 del 12/05/2011 del C.R. Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; nell’assenza della società reclamante, regolarmente convocata, rilevato che non ha trovato conferma la giustificazione fornita dalla società A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA sulla presenza di soggetto estraneo entrato da porta secondaria, lasciata aperta e incustodita; così come non appaiono sufficienti le motivazioni fornite dalla società A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA, in relazione agli oggetti lanciati da sostenitori locali nei confronti di uno degli assistenti, per cui adeguata si appalesa la sanzione di euro 800,00 inflitta dal Primo Giudice che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide anche per la recidiva contestata; ritenuta altresì adeguata alla gravità dei fatti occorsi la inibizione inflitta dal Primo Giudice al signor DI BENEDETTO GIANMARCO che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide e conferma; p.q.m. DELIBERA 1) Respingersi il ricorso proposto dalla società A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.
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