COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 9 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF Gara: A.S.D. RUFFANO – A.S.D. UGGIANO CALCIO del 22 Maggio 2011. (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo per due giornate a porte chiuse e in campo neutro – ammenda di euro 600,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26/05/2011 del C.R. Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 9 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF Gara: A.S.D. RUFFANO - A.S.D. UGGIANO CALCIO del 22 Maggio 2011. (Reclamo della società A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo per due giornate a porte chiuse e in campo neutro - ammenda di euro 600,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26/05/2011 del C.R. Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, i quali con dovizia di particolari hanno evidenziato non solo la provenienza dei fumogeni e delle bombe carta lanciati da sostenitori della società A.S.D. RUFFANO ma anche la gravità degli episodi occorsi a fine gara che risultano essere stati adeguatamente puniti dal primo giudice con sanzioni che questa Commissione Disciplinare Territoriale condivide e conferma; P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RUFFANO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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