COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA (PLAYOFF) Gara : POL.D. VITOBELLO STORNARA – A.C REAL SITI del 15 Maggio 2011 (Reclamo del calciatore VASSELLI DANIELE in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 42 del 20/05/2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA (PLAYOFF)
Gara : POL.D. VITOBELLO STORNARA - A.C REAL SITI del 15 Maggio 2011 (Reclamo del calciatore
VASSELLI DANIELE in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di
cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 42 del 20/05/2011 della Delegazione Provinciale di
Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
- rilevato che con ricorso del 26/5/2011 il calciatore Daniele Vasselli proponeva in proprio, a questa
Commissione, reclamo avverso la punizione sportiva della squalifica fino al 20/5/2012 comminatagli dal
Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, come da C. Uff. n.42 del 20/5/2011;
- considerato che al reclamo suddetto non risultava allegata la relativa tassa ma solo una vaga, indeterminata
ed incomprensibile autorizzazione (peraltro riferita al solo caso di rigetto del ricorso) di addebito su un
inesistente “…..conto della Cassa Reclami….” (neppure interpretabile quale addebito sul conto di società, non
essendovi nel caso di specie una società reclamante così come previsto dall’art.33 n.8 CGS);
- ritenuto pertanto che il versamento della tassa reclamo non era stato effettuato né lo sarebbe stato, fino
all’udienza di trattazione (attesa la particolare richiesta di addebito succitato), questa Commissione, con la
delibera di cui al Com. Uff. n.72 dell’1/6/2011 dichiarava preliminarmente il reclamo inammissibile rimanendo
quindi precluso l’esame del merito;
- considerato che il reclamo oggetto d’esame, in questa sede, proposto in data 8/6/2011 dal medesimo
calciatore Daniele Vasselli, risulta finalizzato all’ottenimento della revoca e del riesame del precedente
provvedimento già adottato dalla Commissione Disciplinare Territoriale in sede di procedimento di seconda
istanza (art.36 n.1 CGS);
-considerato che tale decisione è inappellabile ed irrevocabile atteso che nessuna norma del vigente CGS ne
prevede l’impugnabilità tant’è che il Legislatore Sportivo ha previsto, per tali ipotesi, l’istituto della Revocazione
e Revisione di cui all’art.39 CGS, con impugnazione da proporsi - ricorrendone i presupposti - dinanzi alla
Corte Federale;
- tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
dichiararsi inammissibile ed improponibile, il ricorso inoltrato ai sensi dell’art.46 comma 4 CGS del sig. Daniele Vasselli in data 8/6/2011.
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