COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 del 30 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR TONIO MURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.P. TERRALBA, E LA SOCIETA’ A.P. TERRALBA.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°12 del 30 Settembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR TONIO MURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.P. TERRALBA, E LA SOCIETA’ A.P. TERRALBA.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:
il signor Tonio Mura, Presidente della Società A.P. Terralba e la Società A.P. Terralba per rispondere:
- il primo della violazione degli atti 1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all’art.94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. di cui al C.U. n° 2 del 21 novembre 2009, emesso dall’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, signor Poncellini Walter, con cui la società A.P. Terralba era stata condannata e corrispondeva a quest’ultimo la somma di Euro 13.000,00 di cui Euro 10.500,00, quale saldo del premio tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009 ed Euro 2.500,00 quale residuo delle spese di viaggio contenute;
- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.
Il Presidente della Commissione Disciplinare contestava formalmente gli addebiti e, ai sensi dell’art.30 n° 8 e 3 del C.G.S. fissava il termine del 15 settembre 2010 per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per essere sentiti, nonché la seduta del 27 settembre 2010 per la discussione del caso.
In tale seduta si è presentato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha confermato sussistere la responsabilità dei soggetti deferiti ed ha concluso domandando:
1) la penalizzazione di due punti per la società Terralba, da scontare nel campionato in corso, nonché l’ammenda, a carico della medesima, di Euro 10.000,00;
2) la sanzione di mesi sei di inibizione a carico del Presidente della Società. Non sono pervenute deduzioni a difesa da parte dei soggetti deferiti.
La Commissione rileva, in via pregiudiziale, che i soggetti deferiti, al momento, non fanno più parte dei quadri federali, poiché la Società A.P. Terralba non si è iscritta al Campionato di competenza (Campionato Provinciale di 3^ Categoria), per la stagione sportiva 2010 / 2011.
Tale circostanza impedisce, perciò, di dare corso al giudizio instaurato e di pervenire ad una pronuncia in ordine alle ipotizzate responsabilità (fermo il dattato dell’art. 36 n° 7 delle NOIF F.I.G.C. per quanto concerne la posizione del presidente della società).
Per i suesposti motivi la Commissione DELIBERA il non luogo a procedere con la precisazione che, nei riguardi del Presidente della Società, eventuali procedimenti disciplinari, al momento sospesi, dovranno essere assunti in ipotesi di nuova richiesta di tesseramento.
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