COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 del 30 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DELLA CALCIATRICE MELIS VALENTINA; IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000; E LA SOCIETA’ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 del 30 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DELLA CALCIATRICE MELIS VALENTINA; IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000; E LA SOCIETA’ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000. Il Procuratore Federale in data 31.05.2010 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Sardegna la Signora Melis Valentina, calciatrice attualmente tesserata per la società Villacidro Villgomme; il signor Marras Mariano, Presidente della società A.S.C. Pro Capoterra 2000; la società A.S.C. Pro Capoterra 2000 per rispondere la prima ed il secondo della violazione di cui agli artt. 1, comma 2 del C.G.S. ed art.39, comma 2, delle N.O.I.F., per avere presentato una richiesta di tesseramento priva della necessaria sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà. La Società A.S.C. Pro Capoterra 2000, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Né la società deferita, né la tesserata facevano pervenire deduzioni nei termini previsti, né chiedevano di essere sentiti all’odierna seduta nella quale il Procuratore Federale chiedeva le seguenti sanzioni. 1) una giornata di squalifica alla giocatrice Melis Valentina; 2) tre mesi di inibizione al Presidente Marras; 3) Euro 1.000,00 di ammenda alla società Pro Capoterra 2000; La Commissione esaminati gli atti ritiene che la sanzione richiesta per il Presidente della società Pro Capoterra 2000 di mesi tre di inibizione sia assolutamente congrua, avendo omesso quest’ultimo di richiedere la firma congiunta dei genitori della calciatrice che era minore al momento della richiesta del tesseramento venuto meno ai doveri di cui alla citata norma dell’art.1, comma 2 del C.G.S. e dell’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F.. Appare, invece, eccessiva l’ammenda alla stessa società che in considerazione della violazione commessa può essere ridotta e contenuta nella misura di Euro 500,00 (cinquecento). Per quanto riguarda la sanzione richiesta per la calciatrice, la Commissione ritiene che la stessa non debba essere accolta avendo agito la Melis in assoluta buonafede ritenendo che la firma di un solo genitore fosse sufficiente per poter procedere al tesseramento.
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