COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR VERDERAME GIORGIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA PALMA CA , E LA SOCIETA’ A.S.D. LA PALMA CAGLIARI.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR VERDERAME GIORGIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA PALMA CA , E LA SOCIETA’ A.S.D. LA PALMA CAGLIARI. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Verderame Giorgio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società A.S.D. La Palma Cagliari; 2) la Società A.S.D. La Palma Cagliari. 1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 – campionato di Promozione lett.f), del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1°luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores; 2) la Società ASD La Palma Cagliari, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione, e nel contempo ha fissato la data del 4 settembre 2010 per la decisione. In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere alla Società la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 e al presidente la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due. La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che le richieste della Procura Federale debbano essere accolte, peraltro in misura ridotta, venuto conto delle oggettive difficoltà di reperire un numero sufficiente di giovani calciatori in una città come Cagliari, dove operano numerose società di calcio. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Giorgio Verderame la sanzione dell’inibizione per mesi uno; 2) alla società A.S.D. La Palma Cagliari la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00.
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