COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR DESOGUS GIUSEPPE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. GIALETO , E LA SOCIETA’ POL. GIALETO.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR DESOGUS GIUSEPPE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. GIALETO , E LA SOCIETA’ POL. GIALETO. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Desogus Giuseppe, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società Pol. Gialeto; 2) la Società Pol. Gialeto di Serramanna. 1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 – campionato di Promozione lett.f), del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1°luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores; 2) la Società Pol. Gialeto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti che, entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, hanno fatto pervenire richiesta di audizione del suo presidente e nel contempo, ha fissato la data del 4 ottobre 2010 per la decisione. 1) In sede di comparizione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’applicazione della sanzione di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria a carico della società Pol. Gialeto e di inibizione di due mesi a carico del suo presidente in relazione alle violazioni accertate. 2) Il signor Desogus Giuseppe, Presidente della società Gialeto,ha dichiarato a propria discolpa che la società da lui rappresentata non è stata in condizioni di iscrivere,per la stagione sportiva 2009/2010 una propria squadra al Campionato Juniores, per l’oggettiva impossibilità di reperire un numero sufficiente di giovani. La Commissione, considerato che le argomentazioni difensive, pur umanamente comprensibili, sono prove di rilievo giuridico, ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che pertanto le richieste della Procura Federale debbono essere accolte quanto alle responsabilità ascritte, salvo, in considerazione delle accertate difficoltà manifestate dal Presidente della società, dover mitigare la sanzione pecuniaria,come in dispositivo. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente della Società Pol. Gialeto, signor Desogus Giuseppe la sanzione dell’inibizione di due mesi; 2) alla società Pol. Gialeto la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it