COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR ANGIUS FABIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. LOCERI , E LA SOCIETA’ POL. LOCERI.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR ANGIUS FABIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. LOCERI , E LA SOCIETA’ POL. LOCERI.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
1) il signor Angius Fabio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società Pol. Loceri;
2) la Società Pol. Loceri.
1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/17-campionato Calcio a Cinque lett.e), del C.U.n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2008 e nel C.U.n° 1 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Calcio a 5 Juniores o in alternativa ad un Campionato Allievi o Giovanissimi;
2) la Società Pol. Loceri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione, e nel contempo ha fissato la data del 4 ottobre 2010 per la decisione.
In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere alla Società la sanzione dell’ammenda di Euro 750,00 e al presidente la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno.
La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che le richieste della Procura Federale debbano essere accolte, peraltro in misura ridotta, tenuto conto delle oggettive difficoltà, in un piccolo centro quale è Loceri, di reperire un numero sufficiente di giovani calciatori.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere:
1) al presidente Angius Fabio la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno;
2) alla Società Pol. Loceri la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00.
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