COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MARRAS ANTONIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ C.S. BOSA , E LA SOCIETA’ C.S. BOSA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MARRAS ANTONIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ C.S. BOSA , E LA SOCIETA’ C.S. BOSA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Marras Antonio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della società C.S.Bosa; 2) la Società C.S. Bosa. 1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D. come integrata dal paragrafo A/4 –campionato di Promozione lett.f), del C.U.n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1°luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores; 2) la Società C.S. Bosa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione, e nel contempo ha fissato la data del 4 ottobre 2010 per la decisione. In sede di giudizio, il rappresentantedella Procura Federale ha chiesto la condanna della Società al pagamento dell’ammenda di Euro 3000,00 e l’inibizione del Presidente per mesi due. La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che pertanto le richieste della Procura Federale debbano essere accolte in misura ridotta tenuto in debito conto la categoria di appartenenza. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Marras Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi uno; 2) alla società C.S. Bosa la sanzione dell’ammenda di Euro 2000,00.
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