COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CASU FRANCESCO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. LAERRU, E LA SOCIETA’ G.S. LAERRU.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CASU FRANCESCO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. LAERRU, E LA SOCIETA’ G.S. LAERRU. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) Il Signor Casu Francesco, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società G.S. Laerru; 2) la Società G.S. Laerru; il primo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1,del C.G.S., in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 Campionato di 1^ Categoria lett.f), del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores; la seconda, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, fissando per la decisione la data del 4 ottobre 2010; entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, il Presidente della società ha fatto pervenire deduzioni a difesa, negando l’addebito ed affermando che la società ha partecipato ai seguenti Campionati minori a livello provinciale nelle stagioni dal 2009/2010 Juniores, Esordienti. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’archiviazione del procedimento. La Commissione, rilevato che dalla documentazione in atti risulta che i deferiti non hanno commesso il fatto loro addebitato, ritiene che gli stessi debbano essere prosciolti. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA l’archiviazione del procedimento.
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