COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MUNTONI PIETRO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA TERESA CALCIO, E LA SOCIETA’ A.S.D. SANTA TERESA DI GALLURA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MUNTONI PIETRO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA TERESA CALCIO, E LA SOCIETA’ A.S.D. SANTA TERESA DI GALLURA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) Il Signor Muntoni Pietro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società A.S.D. Santa Teresa Calcio; 2) la Società A.S.D. Santa Teresa di Gallura; il primo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1,del C.G.S., in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 Campionato di 1^ Categoria (2008/2009) lett.f), del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2008, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores; , per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, fissando per la decisione la data del 4 ottobre 2010; entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non sono pervenute deduzioni a difesa da parte dei deferiti. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’archiviazione del procedimento, giacchè la società ed il suo presidente non risultano iscritti al Campionato di competenza e non svolgono attività nell’ambito federale per l’anno in corso. La Commissione, accertato il fondamento dei rilievi svolti della Procura Federale DELIBERA il non luogo a procedere e dispone l’archiviazione.
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