COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. RO.ME SESTU (Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 10 del 12.10.2010. Gara Atletico Sant’Antioco / Ro.Me. Sestu.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. RO.ME SESTU (Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 10 del 12.10.2010. Gara Atletico Sant’Antioco / Ro.Me. Sestu. La Società RO.ME Sestu proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Marongiu Alessio, sanzionato per tre giornate per aver proferito frasi ingiuriose ed irriguardose all’indirizzo del direttore di gara e per essersi rifiutato in occasione del saluto di fair play al termine della gara, di stringere la mano allo stesso arbitro e per avere, infine, reiterato le offese nei confronti di quest’ultimo. La Commissione, esaminato il referto di gara ed il ricorso proposto della A.S.D. RO.ME Sestu, pur senza mettere in dubbio il contenuto dell’atto redatto dall’arbitro, preciso e dettagliato, e pur ritenendo che le allegazioni della reclamante siano destituite di fondamento, non potendosi, appunto, dubitare della versione del direttore di gara per i motivi sopra indicati, ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta sia da considerarsi eccessiva e debba essere contenuta in due giornate di squalifica. Infatti, prescindendo dal fatto che al giocatore possa imputarsi un comportamento certamente ingiurioso, lo stesso non può essere sanzionato per non aver stretto la mano all’arbitro alla fine della gara, non essendo tale condotta oggetto di un provvedimento punitivo secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva, e per tale motivo può giustificarsi la riduzione della squalifica nella suindicata misura. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del ricorso, DELIBERA di ridurre la sanzione a due giornate di squalifica disponendo il non addebito della tassa.
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