COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare SOCIETA’ CALCETTO PAOLO AGUS (Campionato Regionale Calcio a Cinque “C1”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 e 12 del 19 e 26 ottobre 2010. Gara Paolo Agus / Atletico S.Antioco del 02.10.2010 e Paolo Agus / Teleco del 09.10.2010.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 11 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
SOCIETA’ CALCETTO PAOLO AGUS (Campionato Regionale Calcio a Cinque “C1”)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 e 12 del 19 e 26 ottobre 2010.
Gara Paolo Agus / Atletico S.Antioco del 02.10.2010 e Paolo Agus / Teleco del 09.10.2010.
Con reclami tempestivamente depositati, che si riuniscono nel presente provvedimento siccome nella medesima fase e attinenti al medesimo oggetto procedimentale- la Società Paolo Agus impugnava i provvedimenti del Giudice Sportivo, emessi rispettivamente con i Comunicati Ufficiali n° 11 e 12 del 19 e del 26 ottobre 2010, con i quali il giudice di prime facie accoglieva i reclami delle società Atletico Sant’Antioco e Teleco di Cagliari disponendo l’inflizione della perdita delle gare per 6 a 0 a carico della società Paolo Agus.
La predetta ricorrente, nei motivi dei suoi ricorsi, eccepisce l’inammissibilità dei reclami di prima istanza e ciò perché, in entrambi i casi, la società che ricorreva ometteva di inviare alla società controparte la comunicazione presso la sede sociale attuale, ciò al fine di garantire il pieno contraddittorio fra le parti e così salvaguardare il diritto dei controinteressati di presentare le loro tempestive deduzioni.
La Commissione, letti gli atti ed esaminati i reclami, delibera quanto segue.
Invero, il disposto normativo di cui all’art.33. 5°comma, del C.G.S. prevede che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente all’eventuale controparte”, affinchè quest’ultima possa, nell’esercizio astratto del suo diritto di difesa, presentare le sue eventuali controdeduzioni, come disposto dall’art.38, 5° comma, del C.G.S.
Orbene siffatta, necessaria comunicazione deve essere inviata presso la sede sociale attuale di ciascuna società: nei casi che ci occupano, le Società Atletico S.Antioco e Teleco, allorchè presentavano i propri reclami inviavano la comunicazione dei medesimi, a mezzo raccomandata, alla Paolo Agus ma all’indirizzo e presso la sede sociale che la società aveva negli anni precedenti, di talchè tale comunicazione è come se non fosse mai stata effettuata.
Dai documenti in possesso di questa Commissione si è, infatti, verificato che nel corso della stagione calcistica 2010/2011, all’atto dell’iscrizione effettuata il 16.09.2010, la società Paolo Agus comunicava che l’indirizzo della sede attuale era in Selargius, in viale Ferrara n°23, di talchè sarebbe stato dovere ed onere delle reclamanti verificare tale dato, al fine di non incorrere in quegli errori che, come nel caso di specie, determinano, da un punto di vista formale, l’inammissibilità dei reclami (sostanzialmente motivati, ma per la predetta ragione non accoglibili).
Per tutti questi motivi la Commissione, in riforma dei provvedimenti impugnati, annulla le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, dichiara inammissibili i reclami delle Società Atletico S.Antioco e Teleco Cagliari, accoglie i reclami della società Paolo Agus e dispone l’omologazione dei risultati maturati in campo nelle gare disputate fra Paolo Agus e Atletico S.Antioco del 02.10.2010 e fra Paolo Agus e Teleco del 09.10.2010.
Dispone il non addebito della tassa.
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