COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare ATLETICO OLBIA (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 02.12.2010. Gara Bruno Selleri / Atletico Olbia del 18.11.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare ATLETICO OLBIA (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 02.12.2010. Gara Bruno Selleri / Atletico Olbia del 18.11.2010. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Atletico Olbia ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale l’allenatore Carmine Scatena è stato squalificato fino al 10.02.2011 perché senza il permesso dell’arbitro entrava nel rettangolo di gioco proferendo all’indirizzo dello stesso frasi particolarmente volgari, ingiuriose ed offensive. Alla notifica del provvedimento proferiva ingiurie ad alta voce e al termine dell’incontro applaudiva ironicamente il direttore di gara. La ricorrente nega l’accaduto asserendo piuttosto che il comportamento dell’allenatore non sia mai sconfinato in una condotta antisportiva. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, delibera quanto segue. La disamina del reclamo ed i motivi in esso indicati descrivono una realtà dei fatti antitetica rispetto a quella descritta dal direttore di gara nel proprio referto. Ciò nondimeno, in assenza di elementi concreti non è possibile dubitare sulla credibilità del referto arbitrale, circa i suoi contenuti e particolari: tuttavia, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo è eccessiva e non proporzionata ai fatti accaduti, di talchè essa deve essere ridotta con una squalifica fino al 10.01.2011. Occorre, peraltro, evidenziare come i provvedimenti degli organi disciplinari devono attenersi unicamente ai fatti indicati nel referto, senza attribuire rilevanza a soggettive valutazioni e/o impressioni che non possono e non devono rilevare ai fini delle determinazione e quantificazione della sanzione. Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA la riduzione della squalifica dell’allenatore Scatena Carmine fino al 10.01.2011. Dispone il non addebito della tassa.
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