COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 4 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TERRESOLI (Campionato di 3^ Categoria – Deleg. Prov.le di Carbonia/Iglesias). Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 16.12.2010. Gara Is Urigus / Terresoli del 12.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 4 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TERRESOLI (Campionato di 3^ Categoria – Deleg. Prov.le di Carbonia/Iglesias). Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 16.12.2010. Gara Is Urigus / Terresoli del 12.12.2010. La società Terresoli ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara di cui in epigrafe, consistente nella squalifica per sei gare del calciatore Musu Mario, il quale reagiva ad un fallo di gioco sferrando ripetuti pugni al volto di un giocatore avversario ed, in successione, il predetto colpiva, ancora, con violenti calci al corpo il medesimo calciatore ormai a terra per i colpi ricevuti. La reclamante chiede una riduzione della squalifica, sostenendo che l’entità della sanzione irrogata sia eccessiva in relazione all’effettivo comportamento del giocatore Musu, tenuto conto del fatto che nel comportamento del medesimo non si ravvisano gli estremi della violenza consumata così come descritta dal direttore di gara. Nel reclamo, in definitiva, viene posto in evidenza che il Musu, a seguito di un contrasto falloso con un giocatore avversario non rilevato dall’arbitro, aveva una reazione scomposta nei confronti del medesimo avversario e tentava di colpirlo con un pugno non riuscendo nell’intento sia per la vicinanza di altri giocatori, subito intervenuti, sia per l’intervento dei dirigenti della società del Terresoli. La Commissione ritiene che la sanzione irrogata sia eccessiva posto che l’art.19 punto 4 lettera b del C.G.S. prevede che nel caso di specie si proceda ad una squalifica per tre giornate di gara. Posto che il giocatore vittima della violenza non ha subito lesioni di sorta stante che lo stesso, come risulta dallo stesso referto arbitrale, ha proseguito a prendere parte alla gara, si ha motivo di ritenere che le prospettate azioni non regolamentari poste in essere dal giocatore Musu Mario non abbiano avuto la intensità riportata. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA la riduzione della squalifica a tre giornate e dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it