COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. LUOGOSANTO (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°23 del 16.12.2010. Gara Luogosanto / Frassati del 12.12.210.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. LUOGOSANTO (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°23 del 16.12.2010. Gara Luogosanto / Frassati del 12.12.210. La ASD Pol. Luogosanto ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro gare inflitta, al proprio giocatore Roselli Egidio, per aver aggredito un giocatore, tentando di colpirlo con un pugno al viso, senza esito, grazie all’intervento di compagni, dirigenti ed allenatore della sua squadra, che lo portavano via a forza; ciononostante, egli riusciva ad avvicinarsi allo stesso avversario attingendolo con uno sputo ad una gamba e rivolgendogli nel contempo frasi ingiuriose. La reclamante contesta l’entità della squalifica ritenendola sproporzionata in relazione all’effettivo comportamento del giocatore, descritto nel referto arbitrale in modo non rispondente ai fatti ed alle sue intenzioni, e dovendosi ritenere che il direttore di gara sia stato condizionato dai non buoni rapporti con lo stesso calciatore. La Commissione ritiene tali motivazioni del tutto irrilevanti, e, tenuto conto della effettiva e sconveniente condotta posta in essere dal Roselli nei confronti del giocatore avversario fatto oggetto di tentativo di aggressione sedata grazie all’intervento dei suoi compagni, dai dirigenti e dall’allenatore della società Luogosanto e culminata nello sputo, nonché delle diverse frasi in cui essa ebbe ad estrinsecarsi, considera la sanzione adottata dal Giudice Sportivo meritevole di conferma, perché congrua. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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