COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. LATTE DOLCE (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 23.12.2010. Gara Olmedo / Latte Dolce del 18.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. LATTE DOLCE (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 23.12.2010. Gara Olmedo / Latte Dolce del 18.12.2010. La Società Latte Dolce ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara di cui in epigrafe, consistenti nella squalifica fino al 31.12.2011 del calciatore Nurra Valerio, nella squalifica per cinque gare del calciatore Poddighe Simone e nelle squalifiche per tre gare dei calciatori Delizos Simone e Satta Mauro. La Commissione rileva innanzitutto di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del C.G.S., l’inammissibilità del reclamo relativamente alle squalifiche dei giocatori Poddighe, Delizos e Satta, in quanto prive di motivazione. Per quanto attiene al Nurra, squalificato per avere colpito l’arbitro durante la gara con un pugno alla schiena, per aver minacciarto lo stesso al termine dell’incontro e per essere stato uno dei principali fomentatori degli scontri avvenuti contro giocatori e dirigenti della squadra avversaria, la Società reclamante chiede una riduzione della sanzione, affermando che l’atleta non avrebbe colpito il direttore di gara con un pugno, ma solo con una manata con relativa spinta. La Commissione ritiene peraltro che non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità del referto arbitrale e del relativo supplemento, da cui si evince con certezza che il Nurra colpiva il Direttore di gara con un pugno, causandogli un momentaneo dolore, e, alla fine della partita, si rendeva protagonista di una aggressione verbale e fisica nei confronti degli avversari, rivolgendo inoltre ingiurie e minacce allo stesso arbitro. La gravità del comportamento tenuto dal Nurra, quale emerge dalla documentazione esaminata, induce la Commissione a valutare equa la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo, della squalifica fino al 31 dicembre 2011. Per questi motivi, la Commissione DICHIARA inammissibile il reclamo avverso le squalifiche dei calciatori Poddighe Simone, Delizos Simone e Satta Mauro, RIGETTA il reclamo avverso la squalifica del calciatore Nurra Valerio. Dispone l’addebito della tassa.
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