COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ISILI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Isili / Orrolese dell’8.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ISILI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Isili / Orrolese dell’8.12.2010. La società Pol. Isili ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara di cui in epigrafe consistenti: 1) nell’ammenda di Euro 250,00 inflitta alla Società perché “al termine della gara i giocatori della Pol. Isili accerchiavano l’arbitro impedendogli di muoversi e di far rientro negli spogliatoi e nel contempo lo insultavano. Circa tre minuti dopo l’arbitro riusciva a raggiungere lo spogliatoio nel quale non poteva entrare se non dopo diversi minuti perché i dirigenti dell’Isili non consegnavano la chiave”; 2) nella squalifica per cinque gare del calciatore Zedda Manuel perché “al termine della gara raggiungeva l’arbitro e lo ingiuriava pesantemente. Nel contempo gli stringeva il braccio con violenza provocandogli forte dolore che perdurava per tutta la gara”. La reclamante chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda e la riduzione della squalifica irrogata allo Zedda, affermando che le intemperanze dei giocatori si sarebbero limitate ad una civile protesta nei confronti del direttore di gara, per non avere questi concesso all’Isili un rigore per un evidente fallo commesso da un giocatore avversario in area di rigore, decretando anzitempo la fine della gara. La reclamante eccepisce inoltre di non essere responsabile di alcun ritardo nell’apertura dello spogliatoio dell’arbitro, in quanto il presidente, che non era in possesso della chiave dello stanzino, si trovava in panchina ed impiegava un tempo inferiore a tre minuti per raggiungere il locale; ed infine esclude che lo Zedda abbia commesso atti di violenza nei confronti del direttore di gara, essendosi limitato a poggiare il suo braccio sinistro sul braccio destro dell’arbitro a seguito di una spinta ricevuta da altri. Il presidente della Società Isili, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato la ricostruzione dei fatti sopra esposta, insistendo nella richiesta di accoglimento del reclamo. La Commissione, letto il referto arbitrale, ritiene che la sanzione inflitta alla Società debba essere adeguatamente ridotta; infatti, se non possono esservi dubbi circa il fatto che a fine gara l’arbitro è stato accerchiato ed insultato dai giocatori dell’Isili, non è provato che il ritardo nella consegna della chiave al medesimo sia stato effettivamente determinato da una dolosa volontà ostruzionistica dei dirigenti della Società; appare peraltro equo ridurre la sanzione da 250,00 a 50,00 euro. Quanto ai fatti che hanno determinato la squalifica dello Zedda, la Commissione ritiene che anch’essi debbano essere ridimenzionati e che pertanto la sanzione debba essere ridotta a tre giornate; sono esattamente provate le ingiurie, mentre invece emergono dubbi in ordine alla volontà da parte del calciatore di arrecare dolore al direttore di gara stringendolo al braccio. Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA 1) la riduzione dell’ammenda inflitta alla Società Pol. Isili da 250,00 a 50,00 Euro; 2) la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Zedda Manuel da cinque a tre gare. Dispone il non addebito della tassa.
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