COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DUE-ZERO SAN PANTALEO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di O/T) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 23.12.010. Gara Due-Zero S.Pantaleo / Atletico Maddalena del 18.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DUE-ZERO SAN PANTALEO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di O/T) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 23.12.010. Gara Due-Zero S.Pantaleo / Atletico Maddalena del 18.12.2010. La “Due-Zero San Pantaleo” proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo di cui al comunicato Ufficiale n° 21 pubblicato il 23.12.2010 con i quali veniva inflitta al dirigente accompagnatore Azaro Mario l’inibizione a svolgere ogni attività federale a tutto il 31.01.2011 per non avere predisposto adeguate misure d’ordine idonee ad evitare che una persona non identificata potesse liberamente entrare, nell’intervallo, nello spogliatoio dell’arbitro; alla Società 100,00 di ammenda perché, nell’intervallo, una persona che indossava la tuta sociale si introduceva nello spogliatoio dell’arbitro ed offriva a quest’ultimo da bere un bicchiere di the caldo che l’arbitro, accettava e non beveva rendendosi conto che in realtà si trattava di urina; sempre alla Società 40,00 €. di multa per intemperanze nei confronti del direttore di gara. La reclamante contestava il contenuto dei provvedimenti impugnati assumendo che quanto riferito dall’arbitro fosse una mera impressione non supportata da alcun elemento concreto in considerazione del fatto che, stante la gravità dell’episodio contestato alla Società, lo stesso direttore di gara avrebbe immediatamente dovuto denunciare l’accaduto ai dirigenti e chiedere che la bevanda che lo stesso riteneva potesse essere urina dovesse essere sottoposta ad un’analisi idonea ad accertare quanto asserito. Ma tutto ciò non è stato fatto da parte dell’arbitro, il quale, fra l’altro, chiamato a chiarimenti per precisazioni in merito alla circostanza da lui riferita, seppure ritualmente convocato, non ha ritenuto opportuno presentarsi davanti la commissione. Per le ragioni sopra svolte, nel caso di specie, e ciò anche in considerazione della mancata presenza dell’arbitro all’odierna riunione, non appare provato con assoluta certezza l’assunto di quest’ultimo lasciando ampio spazio al dubbio in particolare, come assume il ricorrente per il mancato accertamento della natura della sostanza che si intendeva somministrare all’arbitro. Tale ultima situazione, di conseguenza, fa venire meno anche la sanzione pecuniaria di euro 100,00 irrogata alla Società. Per quanto riguarda l’ammenda di euro 40,00 la stessa non può essere oggetto di reclamo data la sua entità in quanto le norme del Codice di Giustizia Sportiva prevedono l’impugnabilità delle sanzioni pecuniarie solo nel caso in cui le stesse non siano inferiori ad euro 50,00 per quanto attiene la 3° categoria, serie alla quale appartiene la Società reclamante. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA, in parziale accoglimento del reclamo di annullare l’inibizione al dirigente accompagnatore della “Due-Zero San Pantaleo”, l’ammenda di euro 100,00 e dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’ammenda di euro 40,00. Dispone il non addebito della tassa.
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