COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OVODDA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 27 del 13.01.2011. Gara Tharros / Ovodda del 09.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OVODDA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 27 del 13.01.2011. Gara Tharros / Ovodda del 09.01.2011. La Pol. Ovodda ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore Loche Sergio. Questi, espulso per aver rivolto una frase ingiuriosa al direttore di gara, alla notifica del provvedimento iniziava a minacciare ed insultare lo stesso arbitro, rendendo necessario l’intervento di diversi giocatori di entrambe le squadre per allontanarlo. Al termine dell’incontro attendeva l’arbitro negli spogliatoi e proferiva al suo indirizzo nuovi insulti, fino a quando, grazie all’intervento dei dirigenti della società Tharros, non veniva ristabilita la calma. La reclamante, pur riconoscendo le manifestazioni di intemperanza posta in essere dal giocatore Loche Sergio, e la giusta espulsione, originata dalla frase ingiuriosa, assume che il suo comportamento non degenerò in altri atti di particolare gravità, tanto che quando egli, a fine gara, si avvicinò all’arbitro, lo fece esclusivamente per chiedergli scusa, senza ulteriori conseguenze. Conclude, pertanto, domandando una riduzione della squalifica. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, assai circostanziato, ritiene pienamente provati gli addebiti, consistiti nelle ingiurie proferite dal giocatore, sia al momento della sua espulsione, che successivamente, nel momento in cui abbandonò il terreno di gioco, ingiurie che egli reiterò al termine dell’incontro. Tale comportamento censurabile, pur caratterizzato da una veemente, scomposta reazione, posta in essere sia al momento dell’espulsione, che al termine della gara, non è tuttavia caratterizzata da atti che vadano oltre le espressioni irriguardose, pur reiterate. Per tali motivi, ritenendo di dover accedere alle richieste della reclamante e di dovere applicare una sanzione più adeguata al comportamento posto in essere dal Loche Sergio, la Commissione DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del giocatore Loche Sergio a tre giornate; 2) di disporre il non addebito della tassa.
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