COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Asseminese / Lanusei dell’8.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 16.12.2010. Gara Asseminese / Lanusei dell’8.12.2010. La Società Asseminese proponeva rituale reclamo avverso la seguente decisione del Giudice Sportivo: - ammenda euro 600,00 e diffida perché al termine della gara il presidente della società reclamante accompagnato e spalleggiato da alcuni giocatori e dirigenti della stessa, non identificati, inveiva conto la terna arbitrale con pesanti insulti e minacce, costringendola, anche per la chiusura dell’uscita dell’impianto sportivo o rientrare negli spogliatoi ed a trattenersi per circa due ore prima dell’arrivo della Forza Pubblica. La reclamante assumeva che non corrisponderebbe a verità il fatto che il direttore di gara sarebbe stato chiuso dentro lo spogliatoio, come sembrerebbe evidenziarsi dal supplemento del rapporto arbitrale, mentre, invece, ammette che lo stesso sia stato oggetto di ingiurie da parte dei sostenitori dell’Asseminese, proteste anche veementi comunque determinate dal comportamento dell’arbitro ritenuto palesemente ingiusto. La Commissione, esaminato il reclamo, sentito il Presidente dell’Asseminese che ha integralmente confermato il contenuto dell’atto di impugnazione, e sentito all’odierna seduta il direttore di gara, ritiene che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa considerarsi eccessiva. Infatti lo stesso direttore di gara ha precisato che il fatto di non essere uscito dallo spogliatoio a fine gara non è dipeso dalle circostanze che i giocatori ed i dirigenti della Società reclamante avessero chiuso l’uscita dall’impianto sportivo ma esclusivamente per precauzione al fine di evitare possibili spiacevoli episodi. Alla luce di tale circostanze appare equo annullare la sanzione della diffida essendosi limitati il pubblico, i dirigenti ed i giocatori semplicemente ad ingiuriare e minacciare seppure in maniera reiterata, la terna arbitrale, senza porre in essere alcun atto di violenza, e contenere la sanzione pecuniaria nella misura di Euro 200,00. Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di annullare la diffida e ridurre l’ammenda nella misura di Euro 200,00. Dispone il non addebito della tassa.
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