COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORRASI JUNIOR (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 20.01.2011. Gara Monte Alma / Corrasi Junior del 16.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORRASI JUNIOR (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 20.01.2011. Gara Monte Alma / Corrasi Junior del 16.01.2011. La Società Corrasi Junior ha proposto reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflitta al giocatore Tendas Giovanni, il quale, richiamato da un assistente per aver pronunciato espressioni offensive nei suoi confronti, gli si rivolgeva con parole e gesti di pesante trivialità e, nell’uscire dal campo dopo la conseguente espulsione, lo insultava ancora, sputando per terra in segno di disprezzo. Al termine della gara egli ingiuriava ancora lo stesso assistente. La reclamante pur non giustificando il comportamento del proprio giocatore, resosi responsabile delle espressioni irriguardose e del comportamento scorretto nei confronti dell’assistente, ritiene tuttavia eccessiva la squalifica, e ne domanda un’equa riduzione. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, e preso atto delle esplicite ammissioni della reclamante, ritiene di dover accedere ai motivi da questa proposti, così da dover adeguatamente ridurre la squalifica in relazione alle ingiuriose espressioni proferite dal giocatore, ed al suo comportamento riprovevole, non accompagnato, tuttavia, da ulteriori manifestazioni di particolare gravità. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, la Commissione DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica del giocatore Tendas Giovanni a tre giornate; 2) di disporre il non addebito della tassa.
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