COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ARDARA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.01.2011. Gara Ardara / Laerru del 19.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ARDARA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.01.2011. Gara Ardara / Laerru del 19.01.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Ardara ricorre avverso il provvedimento con il quale il calciatore Occulto Francesco è stato squalificato per quattro gare perché espulso per aver colpito violentemente ed intenzionalmente un giocatore avversario allo stinco causandogli forte dolore, alla notifica del provvedimento il calciatore insultava il direttore di gara. La Commissione letti gli atti ed esaminato il referto di gara delibera la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate di gara: la condotta violenta del calciatore seguita da un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara va certamente censurata, siccome rispettivamente deplorevole ed irrigurdosa; ciò nondimeno la sanzione più equa e proporzionata ai fatti non intrinsecamente reiterati e comunque nel corso del gioco, è quella di tre giornate di squalifica. La Commissione DELIBERA pertanto la riduzione della squalifica da quattro a tre gare. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it