COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore GHIANI ENRICO (tesserato Società Pol.Gesturese 2002) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 20.01.2011. Gara Ruinas 81 / Gesturese del 16.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore GHIANI ENRICO (tesserato Società Pol.Gesturese 2002) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 20.01.2011. Gara Ruinas 81 / Gesturese del 16.01.2011. Con reclamo in proprio, il calciatore Ghiani Enrico della società Gesturese 2002 ha impugnato la sanzione della squalifica inflittagli, fino al 31.12.2011, perché al termine dell’incontro, rivolgeva frasi offensive al direttore di gara; dopodichè, all’interno degli spogliatoi, colpiva il direttore di gara alla schiena con un pugno e, subito dopo, sferrava un altro pugno contro la porta dello spogliatoio dell’arbitro, danneggiandola. Il reclamante, pur riconoscendo il grave atto, dettato, a suo dire, dallo sconforto del momento, derivante dal risultato finale dell’incontro, ha negato che fosse sua intenzione provocare serie conseguenze e conclude domandando clemenza ed un’equa riduzione della squalifica. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, pure alla luce delle esplicite ammissioni del reclamante, ritiene provato l’atto di violenza posto in essere dal giocatore a danno del direttore di gara, accompagnato dalle manifestazioni di intemperanze, rappresentate dalle espressioni irriguardose e dalla scomposta protesta. Tuttavia, in mancanza di espliciti riferimenti agli effetti del gesto non presenti nel referto arbitrale, la Commissione ritiene che da esso non siano derivate conseguenze di alcuna gravità, e che la condotta del giocatore, pur deprecabile, debba essere adeguatamente ridotta, anche tenuto conto del manifestato ravvedimento. Per i suesposti motivi, visto l’art.19 n° 4 lett.d) del C.G.S., la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica fino al 30 settembre 2011; 2) di disporre la restituzione della tassa.
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