COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.NURACHI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 13.01.2011. Gara Arriora / Nurachi del 09.01.2011

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.NURACHI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 13.01.2011. Gara Arriora / Nurachi del 09.01.2011 La A.S.D. Nurachi proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) perdita della gara con il risultato di 3-0; 2) penalizzazione di 1 punto in classifica alla Società Nurachi; 3) ammenda di euro 100,00. Il Giudice Sportivo, nell’impugnato provvedimento, sulla base del rapporto e del supplemento dello stesso atto, accertata l’impossibilità del direttore di gara di proseguire l’incontro in quanto nel campo di giuoco si era scatenata una rissa in seguito all’espulsione di due giocatori, uno dell’Arriora e l’altro del Nurachi; accertato, altresì, il fatto che una decina di sostenitori di entrambe le società, entravano sul terreno di giuoco e partecipavano alla rissa con pugni e calci, non sussistendo più le condizioni di sicurezza per l’incolumità propria e dei giocatori, tanto che lo stesso direttore di gara decideva di sospendere la gara, tutto ciò premesso deliberava di infliggere ad entrambe le Società Arriora e Nurachi la punizione della perdita della gara con il risultato di 3 a 0, la penalizzazione di 1 punto in classifica alla Società Arriora e Nurachi ed infine, l’ammenda di euro 100,00 alla Società Arriora e Nurachi. La reclamante assumeva che la sospensione della gara dovesse attribuirsi unicamente al comportamento del pubblico della squadra ospitante che entrava in campo dopo avere aperto il cancello che consente l’ingresso nel terreno di gioco; inoltre quest’ultima evidenziava la circostanza che, vincendo per 2 a 1 al momento della sospensione della gara, non aveva certamente interesse a contribuire a rendere impossibile la prosecuzione della stessa. La Commissione, preso atto del referto arbitrale e del supplemento dello stesso, ed in particolare le precisazioni rese dal direttore di gara alla seduta del 31.1.2011 ritiene che l’incontro in oggetto debba essere ripetuto seppure in campo neutro e conseguentemente essere annullata la sanzione di un punto di penalizzazione e l’ammenda di euro 100,00. Infatti dal contesto delle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di riunione nanti la Commissione Disciplinare sembra che il motivo che abbia determinato la sospensione della gara sia principalmente imputabile ai tifosi della squadra ospitante che introducendo si nel campo di gioco di fatto impedivano lo svolgersi della gara unendosi ai giocatori delle due squadre dopo che la rissa era ormai cessata o quanto meno ad una responsabilità oggettiva della Società Arriora che avrebbe dovuto impedire l’apertura del cancello posto che lo stesso arbitro dichiarava che il cancello prima era chiuso e poi è stato aperto. Tuttavia non essendo chiara la dinamica del fatti e la loro sequenza e sussistendo il dubbio in merito al reale accadimento degli stessi, appare equo far ripetere l’incontro in oggetto rilevando che anche la squadra ospite abbia, comunque, partecipato alla rissa e che la stessa poteva essere certamente sedata. Del resto è evidente che se lo stesso direttore di gara avesse preso degli ulteriori provvedimenti disciplinari prima di sospendere l’incontro, non ravvisandosi, tra l’altro, gravi pericoli per la propria incolumità e per quella dei giocatori, avrebbe potuto condurre in porto la gara mancando appena dieci minuti al termine della stessa. La Commissione, inoltre, alla luce dei fatti sopra descritti, pur ribadendo la possibilità da parte dell’arbitro di poter proseguire l’incontro, ritiene, tuttavia, che in particolare vada censurato il comportamento del pubblico della squadra ospitante, disponendo, pertanto, la ripetizione dell’incontro in campo neutro al fine di prevenire ulteriori episodi come quelli in esame da parte dei sostenitori dell’Arriora. La Commissione, per questi motivi, in accoglimento del reclamo proposto DELIBERA la ripetizione della gara in oggetto da disputarsi in campo neutro ed annullare gli ulteriori provvedimenti impugnati (ammenda di euro 100,00 e penalizzazione di 1 punto in classifica).
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