COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILBONO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 03.02.2011. Gara Ilbono / Elini del 30.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILBONO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 03.02.2011. Gara Ilbono / Elini del 30.01.2011. La società Ilbono ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore Mereu Ivan, perché colpiva volontariamente con un calcio in pieno volto un avversario, che si trovava per terra, provocandogli fuoriuscita di sangue dal labbro superiore e gonfiore dello zigomo sinistro. La reclamante chiede un’equa riduzione della squalifica, ritenendola sproporzionata dal momento che dall’atto posto in essere dal proprio giocatore non derivarono conseguenze di particolare gravità, avendo il calciatore avversario (Knop Domenico) potuto rientrare dopo pochi minuti, in campo, continuando a disputare l’incontro, fino al 49° minuto del secondo tempo, allorchè fu a sua volta espulso per altro episodio. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene fondati i rilievi formulati a propria difesa dalla società reclamante. In effetti l’atto di violenza, pur deprecabile e degno di adeguata sanzione (secondo quanto stabilito dall’art.19 n° 4 lett.b del C.G.S.), non risulta aver provocato conseguenze di rilievo sul giocatore vittima del calcio, che rientrò regolarmente in campo dopo pochi minuti. L’entità della sanzione va perciò commisurata alla gravità del gesto e perciò ridotta. Per i suesposti motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Mereu Ivan a tre giornate effettive. Dispone il non addebito della tassa.
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