COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO ROTONDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara Olmedo / Porto Rotondo del 06.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO ROTONDO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara Olmedo / Porto Rotondo del 06.02.2011. La Società porto Rotondo ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) ammenda di Euro 300,00 alla Pol. Porto Rotondo, perché, dopo la gara, un gruppo di giocatori della società non meglio identificati, salvo Primitivo Antonio e Fera Francesco, assumevano condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro e dei due assistenti, anche con condotta di guida pericolosa di un furgoncino, col quale si avvicinavano a velocità elevata ad uno degli assistenti che stava raggiungendo la propria auto, 2) squalifica per cinque gare del giocatore Fera Francesco, perché, espulso per aver gravemente ingiuriato uno degli assistenti arbitrali, abbandonava il terreno di gioco solo dopo tre minuti nonostante gli inviti da parte dell’arbitro. A fine gara, mentre l’arbitro e i suoi assistenti si avviavano verso la propria autovettura, li ingiuriava ripetutamente e assumeva un comportamento minaccioso, raccogliento delle pietre da terra e rendendo necessario l’intervento di una pattuglia di Carabinieri; 3) squalifica per tre gare del giocatore Primitivo Antonio, perché a fine gara, mentre l’arbitro e i suoi assistenti si avviavano verso la propria autovettura, li ingiuriava ripetutamente e assumeva un comportamento minaccioso, raccogliendo delle pietre da terra e rendendo necessario l’intervento di una pattuglia di Carabinieri. La reclamante contesta gli addebiti, ritenendo le sanzioni del tutto ingiustificate, in relazione all’effettiva condotta dei giocatori, sicuramente travisate, giacchè le espressioni di disappunto loro attribuite non erano rivolte al direttore di gara. La reclamante contesta inoltre la sanzione dell’ammenda, ritenendola ingiustificata, alla luce delle frammentarie e per certi versi contraddittorie motivazioni sulle quali essa si fonda, e della generica formulazione del referto arbitrale, che non può determinare responsabilità di sorta a carico della Società. Conclude, pertanto, domandando la revoca delle sanzioni e, in subordine, un’equa riduzione delle stesse. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene che la squalifica inflitta ai giocatori debba circoscriversi alle espressioni ingiuriose, ivi compresa la paventata minaccia insita nel gesto consistito nell’aver raccolto le pietre da terra, attribuito sia al Fera Francesco che al Primitivo Antonio. Le ingiurie, aggravate dal gesto, vanno tuttavia circoscritte nell’ambito di una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, priva di conseguenze, sia da dover determinare, nell’ambito di tale interpretazione, una adeguata riduzione. Deve viceversa ritenersi adeguata, in relazione alla gravità dell’atto, la sanzione dell’ammenda inflitta alla società per la condotta intimidatoria consistita nella guida del furgone, ad alta velocità in direzione dell’arbitro e degli assistenti, accompagnata da espressioni ingiuriose e minacciose proferite dal finestrino del mezzo, dai giocatori della società Porto Rotondo, non identificati. Per i suesposti motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) di accogliere la domanda di riduzione delle squalifiche inflitte ai giocatori Fera Francesco e Primitivo Antonio, e di ridurle, rispettivamente, a tre giornate ed a due giornate, 2) di confermare nel resto; 3) di disporre il non addebito della tassa.
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