COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SIDDI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 17.02.2011. Gara Cribbio 78 / Siddi del 13.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SIDDI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 17.02.2011. Gara Cribbio 78 / Siddi del 13.02.2011. La Società Sportiva Polisportiva Siddi ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto le seguenti sanzioni: a) inibizione fino al 10.3.01 del dirigente Floris Giovanni; b) inibizione fino al 02.3.01 dei dirigenti Cau Cristiano e Uras Michele; c) squalifica per quattro gare del calciatore Corallo Sergio, perché “espulso per avere rivolto una frase ingiuriosa al direttore di gara, alla notifica del provvedimento proferiva ingiurie e minacce nei confronti dello stesso” e perchè “al termine della gara, unitamente ad altri compagni di squadra, spintonava l’arbitro”; d) squalifica per tre gare del calciatore Blanco Manuel Giacinto, perché “espulso per aver gridato dalla panchina una frase offensiva nei confronti dell’arbitro, a fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra, spintonava l’arbitro”; e) squalifica per cinque gare del calciatore Boi Luca, perché “al termine della gara tentava di colpire con un calcio il direttore di gara, senza riuscirvi”; f) squalifica per due gare dei calciatori Abis Bruno, Mallocci Alberto, Murru Giacomo, Pittau Fabio e Vacca Nicola. La Commissione rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art. 45 c. 3° lett. a) e b), in ordine alle sanzioni di cui ai punti a), b) ed f), in quanto le inibizioni dei dirigenti e le squalifiche dei calciatori ivi indicati non sono superiori rispettivamente a un mese e a due giornate di gara. Per quanto attiene alle sanzioni di cui ai punti c), d) ed e), la Società reclamante ne chiede l’annullamento, affermando che i calciatori si sarebbero limitati a chiedere delucidazioni all’arbitro in ordine ad alcune decisioni assunte nel corso della gara, senza proferire ingiurie e minacce e senza in alcun modo usare violenza nei suoi confronti, neanche a livello di tentativo. La Commissione rileva peraltro dal referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, che il Corallo ha effettivamente pronunciato nei confronti del direttore di gara frasi triviali e minacciose, che il Blanco ha pure rivolto al medesimo una parola ingiuriosa e che entrambi, insieme ad altri giocatori, a fine gara hanno attorniato il direttore di gara spintonandolo ripetutamente ed impedendogli l’uscita dal terreno di gioco; e rileva altresì che il Boi, appena terminata la partita, si è avvicinato all’arbitro cercando di colpirlo con un calcio, che questi riusciva a schivare. La Commissione ritiene pertanto di non poter accogliere la richiesta della Società reclamante di annullamento delle sanzioni; il reclamo peraltro può essere parzialmente accolto mediante riduzione di tutte le sanzioni, tenuto conto del fatto che non sono chiari il grado di partecipazione del Corallo e del Blanco allo spintonamento di gruppo nei confronti dell’arbitro a fine gara e l’intensità del tentativo di violenza perpetrato dal Boi. La Commissione valuta quindi commisurate al reale accadimento dei fatti la squalifica per tre gare del Corallo e del Boi e la squalifica per due gare del Blanco. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alle inibizioni dei dirigenti Floris Giovanni, Cau Cristiano ed Uras Michele e in ordine alle squalifiche dei calciatori Abis Bruno, Mallocci Alberto, Murru Giacomo, Pittau Fabio e Vacca Nicola 2) di ridurre la squalifica del calciatore Corallo Sergio da quattro a tre giornate 3) di ridurre la squalifica del calciatore Blanco Manuel Giacinto da tre a due giornate 4) di ridurre la squalifica del calciatore Boi Luca da cinque a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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