COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ILBONO (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Tortolì) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 24 del 10.02.2011. Gara Ilbono / Idolo del 06.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ILBONO (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Tortolì) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 24 del 10.02.2011. Gara Ilbono / Idolo del 06.02.2011. La Società Ilbono ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, con la quale sono state disposte la punizione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 25,00 per prima rinuncia. La Commissione rileva che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art.33 comma 5° del C.G.S., in quanto non risulta stata inviata alla controparte (Società Idolo) copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo stesso. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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