COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 4 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare N.G.S. PAULESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 17.02.2011. Gara Paulese / Nurachi del 13.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 4 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare N.G.S. PAULESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 17.02.2011. Gara Paulese / Nurachi del 13.02.2011. La Società Paulese propone tempestivo reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Oristano: 1) squalifica a tutto il 13 maggio 2011 dell’allenatore Musiu Mauro poiché, in seguito all’espulsione di un suo giocatore, alla quale seguiva un accenno di rissa tra i componenti delle due squadre, si avvicinava al direttore di gara afferrandogli con un forte stretta il braccio e lo offendeva pesantemente. Al termine dell’incontro, aggravava la sua posizione, introducendosi con modi sgarbati e senza essere autorizzato, nello spogliatoio dell’arbitro; 2) ammenda di Euro 100,00 poiché, al 29° del secondo tempo, in seguito ad una mischia accesasi in campo, alcuni spettatori s’introducevano all’interno del terreno di gioco attraverso i cancelli di accesso lasciati aperti e non custoditi. La medesima Società non presentava la richiesta per la presenza della porza pubblica. La reclamante contesta gli addebiti ritenendoli sproporzionati in riferimento al reale accadimento dei fatti. Con riferimento al comportamento dell’allenatore, in campo e nello spogliatoio, nel reclamo viene fatto rilevare come il medesimo sia intervenuto sul terreno di gioco al solo scopo di porre fine al diverbio sorto tra i giocatori delle due squadre antagoniste, mentre, nello spogliatoio, il Musiu si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti su un provvedimento che appariva eccessivamente rigoroso. Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, ne contesta l’inflizione ritenendola ingiustificata tenuto conto che nessun spettatore si è introdotto all’interno del terreno di gioco attraverso i cancelli di accesso che, d’altra parte, risultavano custoditi da un dirigente della società medesima. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, ritiene provato l’atto posto in essere dal Musiu a danno del direttore di gara, accompagnato dalle manifestazioni di intemperanza, rappresentate dalle espressioni irriguardose; ciò nondimeno la sanzione più equa e proporzionata ai fatti è quella della squalifica sino al 13 aprile 2011, non ravvisandosi nell’afferrare il braccio gli estremi di un atto di mera violenza. Deve viceversa ritenersi adeguata la sanzione dell’ammenda tenuto conto che la reclamante si limita semplicemente a negare l’accaduto, ne deriva che in assenza di elementi concreti che possano far dubitare circa la versione descritta dall’arbitro, peraltro circostanziata e puntuale, la sanzione inflitta è corretta oltre che proporzionata. La Commissione, pertanto, DELIBERA di ridurre la squalifica dell’allenatore Musiu Marco sino al 13 aprile 2011 e conferma nel resto. Dispone il non adebito della tassa.
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