COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FERRINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011. Gara Ferrini Quartu / Folgore Mogoro del 27.02.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. FERRINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011.
Gara Ferrini Quartu / Folgore Mogoro del 27.02.2011.
La Società Ferrini Quartu propone tempestivo reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo:
1) squalifica per tre giornate al giocatore Gaye Cheikh, perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro;
2) squalifica per due gare al giocatore Demuro Eugenio perché, al termine dell’incontro, rivolgeva frasi offensive al direttore di gara.
La Società reclamante, per entrambi i tesserati, chiede la riduzione delle squalifiche negando che i predetti calciatori abbiano pronunciato parole offensive all’indirizzo dell’arbitro.
La Commissione rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art.45 comma 3° lett.b) in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Demuro Eugenio, in quanto la relativa squalifica non è superiore a due giornate di gara.
Per quanto riguarda la squalifica del giocatore Gaye Cheikh, pur non potendosi escludere che il predetto abbia rivolto al direttore di gara espressioni offensive, si ritiene che la sanzione, a parere della Commissione, debba essere ridotta di una giornata per essere proporzionata al reale accadimento del fatto.
Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Gaye Cheikh da tre a due gare, conferma nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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