COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. OROTELLESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 17.02.2011. Gara Elini / Orotellese del 13.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. OROTELLESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 17.02.2011. Gara Elini / Orotellese del 13.02.2011. La Società Orotellese proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto che sanzionava con la squalifica di sei giornate il giocatore Lunesu Salvatore per avere ripetutamente ingiuriato e minacciato il direttore di gara che, in seguito a tali fatti, sospendeva l’incontro e per avere colpito con violenti pugni la porta dello stanzino dove si trovava lo stesso direttore di gara. La reclamante assumeva che il proprio giocatore Lunesu, fra l’altro capitano della squadra si sarebbe limitato a protestare con una certa veemenza all’indirizzo dell’arbitro in quanto infastidito dalle diverse decisioni contrarie da parte dello stesso che avrebbe dimostrato un’atteggiamento aggressivo nei confronti di tutti i giocatori della squadra reclamante e ciò in dipendenza di una contestazione avvenuta all’inizio della gara da parte dei dirigenti dell’Orotellese e dello stesso capitano che assumeva che un giocatore della squadra avversaria si trovasse in posizione irregolare, la reclamante negava, comunque, che il Lunesu avesse preso a pugni la parte dello spogliatoio dell’arbitro e chiedeva, pertanto l’annullamento della squalifica o quanto meno la riduzione della stessa. La Commissione, esaminati i fatti, ritiene che sia pienamente provato il fatto che il Lunesu abbia proferito all’indirizzo del direttore di gara le parole riportate nel referto di gara non mettendovi assolutamente in dubbio quanto riferito in merito dall’arbitro; ritiene, altresì, che non vi sia tuttavia, la prova che sia stato lo stesso Lunesu a colpire la porta dello spogliatoio del direttore di gara con pugni per tentare di introdursi all’interno essendo tale episodio, così come descritto, certamente poco chiaro e tale, comunque, da non potersi ravvisare che il predetto calciatore fosse l’autore di tale fatto. Sulla base di tali considerazioni la Commissione ritiene che il Lunesu debba rispondere della minaccia e delle ingiurie indirizzate al direttore di gara aggravate dal fatto che il medesimo tesserato rivestiva la qualifica di capitano della squadra reclamante e debba essere sanzionato con quattro giornate di squalifica. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo di ridurre la squalifica al giocatore Lunesu Salvatore a quattro giornate di gara disponendo il non addebito della tassa.
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