COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 24.02.2011. Gara Sef Torres / Ozierese del 19.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 24.02.2011. Gara Sef Torres / Ozierese del 19.02.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Ozierese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Roberto Satta è stato squalificato per otto gare per aver colpito l’arbitro a fine gara lanciandogli una bottiglia d’acqua piena di due litri che lo colpiva al polpaccio causandogli forte e momentaneo dolore. La ricorrente, nei motivi del reclamo, asserisce, che l’azione posta in essere dal calciatore non è stata né volontaria, né tantomeno intenzionale, ma che è stata determinata da un goffo incidente originato da un maldestro tentativo del medesimo calciatore di “passare” la bottiglia ad un compagno di squadra e che nel tentativo di porre in essere siffattazione colpiva inavvertitamente il direttore di gara, procurandogli peraltro un dolore solo momentaneo. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, delibera quanto segue. Occorre innanzittutto prendere le mosse dalla circostanza che l’arbitro non ha visto quanto accaduto, tanto che, in prima istanza, non aveva potuto indicare il calciatore autore della condotta da lui ritenuta violenta nei suoi confronti, di talchè non vi sono elementi in atti per poter affermare che l’atto sia stato volontario ed intenzionale. In ogni caso l’azione in se va certamente censurata, perché, anche se non vi è certezza circa il dolo della stessa, essa è comunque una condotta gravemente colposa del calciatore medesimo, che avrebbe dovuto e potuto prestare maggiore attenzione. Tale condotta è pertanto meritevole di sanzione che però, in assenza di prove in ordine alla sua volontarietà, tenendo anche conto che la bottiglia ha colpito l’arbitro al polpaccio procurandogli un dolore solo momentaneo, senza ulteriori conseguenze per la sua incolumità, deve essere commisurata al fatto, così come soggettivamente ricostruito, con la comminazione di una squalifica per cinque giornate. Per tutti questi motivi, la Commissione, DELIBERA la riduzione della squalifica a cinque giornate e dispone il non addebito della tassa.
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