COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto in proprio dal dirigente Soru Roberto (Società Tanca Marchesa) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 33 del 24.02.2011. Campionato Giovanissimi Regionali – Gara Ghilarza / Tanca Marchesa del 20.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto in proprio dal dirigente Soru Roberto (Società Tanca Marchesa) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 33 del 24.02.2011. Campionato Giovanissimi Regionali - Gara Ghilarza / Tanca Marchesa del 20.02.2011. Con ricorso in proprio il dirigente Soru Roberto della società Tanca Marchesa ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo lo ha inibito fino al 31.03.2011 perché, al termine della gara, in occasione di un alterco in atto tra due giocatori, interveniva strattonando violentemente in giovane giocatore avversario. Il reclamante ha affermato di essere intervenuto per sedare un alterco in atto tra due giocatori, e così evitare che la lite degenerasse, nello spirito collaborativo che deve sempre caratterizzare la gestione degli incontri, soprattutto dei Tornei Giovanili. La Commissione ritiene le allegazioni del ricorrente pienamente fondate e condivisibili, poiché nell’intervento posto in essere dal dirigente Soru Roberto si ravvisa la volontà di ricondurre a ragione i contendenti, piuttosto che un comportamento violento e comunque antiregolamentare, quale la affrettata compilazione del referto ha lasciato intendere. Per i suesposti motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) di revocare l’inibizione del dirigente Soru Roberto; 2) di disporre la restituzione della tassa.
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