COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FLUMINI QUARTU (Campionato Calcio a 5 Serie “C2”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 1° marzo 2011. Gara Ales / Flumini Quartu del 26.02.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. FLUMINI QUARTU (Campionato Calcio a 5 Serie “C2”)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 1° marzo 2011.
Gara Ales / Flumini Quartu del 26.02.2011.
La reclamante chiede sia ridotta la squalifica per cinque giornate di gara inflitta al proprio giocatore Azzena Livio, perché ritenuto responsabile di aver contestato con frase irrispettosa il direttore di gara per cui, espulso, rivolgeva allo stesso, con atteggiamento intimidatorio, espressioni ingiuriose e minacciose. Successivamente, dagli spalti il giocatore proferiva all’indirizzo del direttore di gara nuove frasi minacciose e, a fine gara reiterava le contestazioni.
La società Flumini Quartu, contesta parzialmente l’assunto arbitrale e sostiene che il proprio tesserato si sarebbe rivolto al direttore di gara dicendogli che aveva errato nell’interpretare, e quindi nel giudicare, una regola di gioco e da ciò sarebbe derivata la prima ammonizione che successivamente è diventata espulsione per una frase che l’arbitro avrebbe inteso a lui indirizzata mentre, sostiene la reclamante, era invece diretta al proprio presidente.
Nega decisamente la società Flumini che il proprio giocatore abbia pronunciato frasi minacciose ed oltraggiose nei confronti del direttore di gara e conferma che lo stesso si sarebbe reso interprete di qualche “frase di troppo” senza che in essa si potessero configurare le caratteristiche della minaccia e/o oltraggio.
La Commissione, visti gli atti ed accertata la regolarità del reclamo, ritiene di poter accedere alle richieste della reclamante seppur in misura lieve.
La società Flumini, in buona sostanza non si è ancorata ad una totale negazione dei fatti, ma ha chiaramente ammesso che il proprio tesserato si è reso interprete di una contestazione verbale nei confronti dell’arbitro senza mai arrivare alle minacce e/o oltraggio; tutto è avvenuto durante lo svolgersi della gara e nel momento in cui il sanzionato nel giro di soli 5 minuti subiva due ammonizioni che decidevano della sua espulsione. Per quanto non si ha motivo di dubitare circa l’assunto arbitrale, questa commissione ritiene che i fatti antiregolamentari posti in essere dall’Azzena Livio abbiano i connotati di una protesta verbale tanto scomposta quanto vibrata che non ha mai raggiunto quelli della violenza.
La contestazione del tesserato è stata posta in essere in più riprese e la sua reiterazione ha comportato una squalifica più lunga rispetto a quanto sanzionato per fatti consimili quando conclusisi in un unico lasso di tempo.
Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene di poter accogliere il proposto reclamo ed all’uopo DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Azzena Livio a quattro giornate di gara.
Dispone il non adebito della tassa
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