COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 33 del 24.02.2011. Gara Asseminese / 1936 Monreale del 20.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 33 del 24.02.2011. Gara Asseminese / 1936 Monreale del 20.02.2011. La Società Asseminese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, è stata inflitta alla stessa l’ammenda di Euro 220,00 “per condotta ingiuriosa dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale nel corso di tutto il secondo tempo”. La reclamante, rilevato che uguale sanzione con identica motivazione è stata inflitta anche alla Società 1936 Monreale, contesta la decisione del Giudice Sportivo affermando che la partita si svolgeva nella massima tranquillità pur con la “normale effervescenza” dei sostenitori di entrambe le squadre. Nel referto arbitrale si legge che per tutta la durata del secondo tempo i tifosi di entrambe le squadre insultavano il direttore di gara e un assistente pronunciando determinate espressioni triviali, riportate in modo esplicito ed attribuite sia l’una che all’altra tifoseria. L’arbitro, nell’audizione avanti la Commissione, ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che sia scarsamente attendibile una ricostruzione dei fatti che attribuisca un comportamento offensivo identico, financo nelle parole usate, ad entrambe le tifoserie; non è attendibile neanche l’affermazione che il fatto si sarebbe protratto durante tutta la ripresa, a prescindere dall’andamento della gara, che ha visto la squadra ospite in vantaggio per oltre mezz’ora fino a che, nel giro di due minuti, l’Asseminese ha pareggiato e si è portata in vantaggio (43° e 45° minuto). La Commissione ritiene pertanto che le considerazioni svolte nel reclamo dalla Società Asseminese siano meritevoli di accoglimento; e per questi motivi DELIBERA in riforma dell’impugnata decisione, di revocare l’ammenda inflitta alla Società Asseminese. Dispone il non addebito della tassa.
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